AttivitĂ
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INVESTIMENTI PRODUTTIVI Programmi di investimento produttivi (suolo, opere murarie, macchinari impianti attrezzature, programmi informatici, consulenza, immobilizzazioni immateriali) Devono essere diretti a: a) alla realizzazione di nuove unità produttive tramite l’adozione di soluzioni tecniche, organizzative e/o produttive innovative rispetto al mercato di riferimento; b) all’ampliamento e/o alla riqualificazione di unità produttive esistenti tramite diversificazione della produzione in nuovi prodotti aggiuntivi o cambiamento fondamentale del processo produttivo complessivo; c) alla realizzazione di nuove unità produttive o all’ampliamento di unità produttive esistenti che eroghino i servizi di cui al punto 5.6, letterae) – attività turistiche (Ateco 55)d) all’acquisizione di attivi di uno stabilimento, ai sensi e nei limiti dell’art. 2, punto 49, del Regolamento GBER.
TUTELA AMBIENTALE Qualsiasi azione volta a porre rimedio o a prevenire un danno all'ambiente fisico o alle risorse naturali causato dalle attività di un beneficiario, a ridurre il rischio di un tale danno o a promuovere un uso più razionale delle risorse naturali, ivi incluse le misure di risparmio energetico e l'impiego di fonti di energia rinnovabili. Gli investimenti per la tutela ambientale devono essere diretti a: a) innalzare il livello di tutela ambientale risultante dalle attività dell’impresa, in conformità e alle condizioni di cui all’art. 36 del Regolamento GBER; b) consentire l’adeguamento anticipato a nuove norme dell’Unione europea che innalzano il livello di tutela ambientale e non sono ancora in vigore, in conformità e alle condizioni di cui all’art. 37 del Regolamento GBER; c) ottenere una maggiore efficienza energetica, in conformità e alle condizioni di cui all’art. 38 del Regolamento GBER; d) favorire la cogenerazione ad alto rendimento, in conformità e alle condizioni di cui all’art. 40 del Regolamento GBER; e) promuovere la produzione di energia da fonti rinnovabili, in conformità e alle condizioni di cui all’art. 41 del Regolamento GBER; f) risanare i siti contaminati,in conformità e alle condizioni di cui all’art. 45 del Regolamento GBER; g) riciclare e riutilizzare i rifiuti, in conformità e alle condizioni di cui all’art. 47 del Regolamento GBER.
INNOVAZIONE DELL’ORGANIZZAZIONE (max 20% dell’investimento ammissibile complessivo; personale, utilizzo (ammortamento)di strumentazione, attrezzature, immobili, costi di ricerca contrattuale, competenze (Know how), brevetti, spese generali). L'applicazione di nuovi metodi organizzativi nelle pratiche commerciali, nell'organizzazione del luogo di lavoro o nelle relazioni esterne di un'impresa, esclusi i cambiamenti che si basano su metodi organizzativi già utilizzati nell'impresa, i cambiamenti nella strategia di gestione, le fusioni e le acquisizioni, la cessazione dell'utilizzo di un processo, la mera sostituzione o estensione dei beni strumentali, i cambiamenti derivanti unicamente da variazioni del prezzo dei fattori, la produzione personalizzata, l'adattamento ai mercati locali, le periodiche modifiche stagionali e altri cambiamenti ciclici nonché il commercio di prodotti nuovi o sensibilmente migliorati.
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